Dizionario

Disdetta

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È l’atto con il quale una delle parti comunica, nei termini convenuti, la volontà di non rinnovare il contratto.

Le disdette possono essere inviate sia dal Cliente, nei termini e nei modi previsti del contratto (ad esempio a mezzo PEC o raccomandata), oppure dalla Compagnia.

La disdetta, nel caso venga inviata dal Cliente, per avere efficacia deve essere inviata circa 30gg o 60gg prima della scadenza del contratto.
Nel caso venga inviata dalla Compagnia, ha effetto alla natura scadenza del contratto.

In entrambi i casi non viene considerato il periodo di tolleranza, la polizza si chiude alla naturale scadenza
(per periodo di tolleranza si intende, come  indicato nel codice civile art. 1901, il periodo di 15/30gg dopo la scadenza contrattuale).

La disdetta non è necessaria per i contratti RCA, dal 2015 infatti non c’è più obbligo di disdetta per queste coperture assicurative, e non serve nemmeno per quei contratti che stipulati congiuntamente alla polizza RCA (ad esempio infortuni conducente, tutela legale, ecc.), anche se stipulati con compagnie diverse da quella che assicura il veicolo.

Questo atto non serve per le polizze Vita, le quali assicurano il puro rischio morte (temporanea caso morte).

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