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Per gravi difetti costruttivi si intendono i danni rientranti nel art.1669 del codice civile, ovvero tutti quei danni da rovina o difetto che possono colpire le parti dell’immobile destinate alla lunga durata, compromettendone la stabilità e/o l’agibilità dell’immobile.
Per rovina non si intende solo il crollo totale o parziale dell’edifico, sono anche compresi tutti quei danni come ad esempio la caduta di una tegola, la rottura di un tubo dell’acqua condotta, un gusto all’impianto elettrico, i frammenti di pietra o intonaco staccatosi dalla facciata. Tutti questi danni devono dare origine ad una dichiarazione di inabilità.