Superbonus 110 Professionisti

AGGIORNAMENTO APRILE 2024

Ultimamente siamo stati sommersi da notizie sul Superbonus: problemi burocratici, mancati pagamenti, irregolarità, truffe… 
Lo Stato ha deciso di intervenire con controlli serrati per porre fine a questa situazione.

Ma cosa succede se vengo coinvolto in una di queste situazioni?

Molte persone mi chiedono cosa accade se vengono coinvolte in una truffa o un qualsiasi problema legato al Superbonus.
La verità è che senza una polizza adeguata, potresti trovarti in una situazione difficile.
Errori, valutazioni sbagliate e burocrazia possono portare a problemi legali e finanziari significativi.

Posso tutelarmi oggi o è troppo tardi?

Purtroppo, se non hai già stipulato una polizza in precedenza, potrebbe essere troppo tardi per proteggerti dai rischi legati al Superbonus.
Sono tutti temi che avevamo trattato in dettaglio in tempi non sospetti!

Tuttavia, è importante imparare da questa esperienza e assicurarsi di proteggere i tuoi interessi in futuro.

Come funziona il Superbonus per i Professionisti

Il meccanismo del Superbonus introduce nuove figure professionali, e nuove responsabilità professionali.

Come è noto per esercitare l’opzione, il contribuente deve acquisire anche:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato da intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ( dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute agli interventi agevolanti.
COS’È UNA ASSEVERAZIONE?

L’asseverazione è un documento con cui i tecnici abilitati (ingegneri, architetti, geometri, e periti industriali e progettisti di immobili e impianti, iscritti all’Albo dedicato) dimostrano che gli interventi eseguiti e le spese sostenute sono conformi ai requisiti tecnici di legge.

In caso di asseverazioni errate o mendaci il tecnico, con la propria condotta, danneggerebbe i richiedenti e quindi potrebbe risultare soggetto a pesanti sanzioni penali e amministrative.

Pertanto il Decreto Rilancio impone al professionista asseveratore una idonea copertura assicurativa dedicata esclusivamente al suddetto decreto.

I tecnici chiamati ad asseverare verso l’ENEA la rispondenza dell’intervento ai criteri di ammissibilità al Superbonus 110% hanno una grande responsabilità che non si esaurisce prima del termine per l’Agenzia delle Entrate di denuncia dell’abuso (8 anni). 

L’errata asseverazione rilevata dall’AdE impone la restituzione di tutto o in parte dell’importo dei lavori, con anche le annesse sanzioni.

QUALI OBBLIGHI IMPONE IL DECRETO?

I tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a € 500.000,00, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello stato il risarcimento dei danni eventuali provocati dall’attività prestata.

Tale obbligo ha sollevato molte domande, vediamo ad esempio quali:

  • la polizza di responsabilità civile professionale che sono in possesso attualmente è da considerarsi valida agli effetti del decreto?
  • come dovrebbe essere strutturata la copertura assicurativa per questo decreto?
  • sono un commercialista la mia copertura assicurativa è in linea con gli obblighi del decreto?
LA MIA POLIZZA DI PROFESSIONISTA È IN REGOLA CON GLI OBBLIGHI?

Dopo l’emanazione della ultima legge di bilancio, dove sono stati introdotti dei numerosi emendamenti con lo scopo di migliorare la normativa del Superbonus 110%.

Nel decreto si evince che la copertura del professionista deve avere un massimale specifico di almeno € 500.000,00, quindi a parte rispetto al massimale principale della polizza di RC base.

Cosa comporterà nella pratica del professionista che ha già una polizza RC base con un massimale di € 500.000,00?

Anche se ha una polizza “All Risk” ma ha un massimale non superiore a € 500.000,00 dovrà chiedere alla propria compagnia, di integrare il massimale aggiungendo altri € 500.000,00 interamente ed esclusivamente dedicati all’asseverazione di cui all’art. 119 (sempre che l’asseverazione che deve fare non sia superiore a scudetto massimale). 

Ciò comporterà l’emissione di una appendice di polizza con un premio aggiuntivo.

Al di là  dell’obbligo o meno, una polizza ad hoc per l’attività di asseverazione per il superbonus, non è da considerarsi un’onere inutile ed iniquo, ma una tutela necessaria per le motivazioni seguenti:

1) La normativa del Superbonus è sicuramente complessa e soggetta ad interpretazioni, e in questo caso i rischi di contestazione, e quindi di aprire un sinistro aumentano;

2) Le Responsabilità e rischi che si assumono gli asseveratori sono sicuramente superiori rispetto ad una normale attività;

3) Se l’Asseveratore coprisse questa attività con la sola polizza RC di base e poi avesse un sinistro per un’altra attività, quel sinistro andrebbe ad intaccare il massimale unico di polizza, rendendolo insufficiente per le Asseverazioni, e in questo caso come verrebbero garantiti “i propri clienti e il bilancio dello Stato”;

4) Oltre ad avere intaccato il massimale unico da questo sinistro, il professionista potrebbe vedersi negato dalla Compagnia il rinnovo della polizza alla scadenza, restando così scoperto da TUTTE le sue attività, COMPRESO LE ASSEVERAZIONI. E quando si ha la polizza disdetta da una compagnia per eccessiva sinistrosità, non è facile trovare un altro Assicuratore disposto a coprirlo alle stesse condizioni di prima, sopratutto per la retroattività e per i massimali;

5) Sulla polizza RC di base i massimali concessi non sono illimitati, questo comporta che se un professionista ha molti incarichi di Asseverazione e necessità di massimali molto elevati dovrebbe comunque fare un’altra polizza RC di base che opererebbe a 2° rischio e probabilmente gli costerebbe di più di fare delle polizze ad hoc; 

COME DOVREBBE ESSERE STRUTTURATA LA MIA POLIZZA?

In casi di simile rilevanza, vince non tanto il prodotto più economico ma la soluzione più adeguata a tutelarci dai rischi a cui la nostra attività ci espone. Ecco, quindi, alcuni requisiti fondamentali che deve possedere una buona polizza asseverazioni super bonus per essere considerata tale:

– In primis, deve essere una polizza dedicata esclusivamente all’attività di asseverazione per ogni singolo progetto o, nel caso di più attestazioni, a copertura della somma delle asseverazioni che il professionista prevede di effettuare entro i termini pattuiti dall’agevolazione Superbonus 110%. Come già detto in precedenza questa copertura deve avere un massimale adeguato al numero di asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

Ci sono diversi professionisti che hanno una polizza del tipo “A Rischi Nominati”, polizza che ha sempre dei sottolimiti di massimale sui Danni Patrimoniali (l’eventuale sinistro sulle Asseverazioni comporterà un Danno Patrimoniale), sottolimiti in alcuni casi anche molto ridotti, e che quindi dovranno comunque fare un appendice a pagamento, anche se hanno un massimale di 1.000.000, per potere avere un massimale aggiuntivo che copra al 100% i Danni Patrimoniali;

Ma l’obiettivo dell’emendamento non era quello di non far pagare nulla ai Tecnici Asseveratori che hanno già una polizza RC di base?

Chi veramente potrà non pagare nulla, se seguirà questa soluzione, a mio parere saranno solo coloro che hanno già una polizza “All Risks” con massimali già elevati (da 1.000.000 in sù) e potranno chiedere al proprio assicuratore di emettere un’appendice con cui si dedica una parte di questo massimale esclusivamente alle Asseverazioni, con la conseguenza però di ridurre la copertura per tutte le altre attività. In questo caso non dovrebbe pagare nessun premio aggiuntivo. Restano però tutte le incertezze per gli anni successivi, perchè dovrà rinnovare anche per gli anni successivi la polizza con questo massimale specifico.

    • Bisogna sempre tenere ben presente che le verifiche fiscali saranno entro 8 anni, nel caso di cessione del credito, ed entro il 5° anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi oggetto di verifica, in caso di detrazione diretta. Ciò significa al massimo tra 10 anni, e quindi serve necessariamente la POSTUMA DECENNALE. In questo caso l’ultrattività non potrà essere attivata perchè in una polizza RC di base l’ultrattività si attiva quando il professionista chiude definitivamente la sua attività. Siccome l’appendice integrativa segue la polizza di base, e l’ultrattività non si può attivare sulla sola appendice, questo comporterà che il professionista dovrà rinnovare la polizza compresa l’appendice integrativa per altri 8/10 anni, moltiplicando di conseguenza il costo della copertura.

– Molti professionisti che faranno le Asseverazioni per il Superbonus hanno una polizza RC professionale di base che pur essendo in regime “claims made” NON copre il cosiddetto “Vincolo di Solidarietà”, fortemente consigliato dai Consigli Nazionali (il CNI in particolare con la circolare 804 del 10/10/2016) e quindi coprire le Asseverazioni per il Superbonus con la semplice polizza RC di base che presenta questa lacuna, significherebbe restare pericolosamente scoperti in caso di chiamata in causa in solido con altri soggetti, come le imprese che hanno fatto i lavori, per un sinistro riguardante le Asseverazioni per il Superbonus 110, nel caso gli altri soggetti non fossero solvibili o non adeguatamente assicurati.  

SONO UN COMMERCIALISTA, LA MIA COPERTURA È IN LINEA CON GLI OBBLIGHI?

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate durante una delle sue ultime audizioni dello scorso anno,  ha colto l’occasione per fare chiarezza sulla copertura assicurativa per professionisti o CAF che rilasceranno il visto di conformità.

Secondo quanto previsto dall’articolo 119, comma 11, del Decreto Rilancio, il visto di conformità deve essere rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I CAF e i professionisti abilitati sono, pertanto, “tenuti a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile con un massimale non inferiore a 3.000.000 di euro. Detti soggetti sono tenuti a stipulare una specifica polizza assicurativa con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità rilasciati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 6 e 22 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164”.

La polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni causati nel fornire assistenza fiscale deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore, non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.

Ovviamente una polizza “ad hoc” che contenga:

1) Postuma decennale già inclusa

2) Clausola del Vincolo di Solidarietà

3) Responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile per Danni Erariali.

CONCLUSIONI

Queste sono le motivazioni per la quale ritengo che sia assolutamente consigliato, al di là dell’obbligo, tenere separate la polizza RC di Base e la polizza RC per le Asseverazioni. Ritengo che la polizza dedicata per le Asseverazioni, per coprire adeguatamente l’Asseveratore debba contenere necessariamente:

  • Garanzia postuma decennale già inclusa
  • Vincolo di Solidarietà
  • Responsabilità Amministrativa e Amministrativo-contabile per eventuale Danno Erariale allo Stato.

Il mercato assicurativo propone moltitudine di soluzioni, principalmente sul mercato si trovano queste soluzioni:

  • massimali a consumo (il professionista acquisterà una copertura assicurativa con un determinato massimale, ed una volta non più capiente ne comprerà un’altra con un massimale maggiore o uguale al precedente);
  • coperture con limitazioni nel numero di asseverazioni coperte e con un massimale prestabilito per ciascuno, non inferiore a € 500.000,00;
  • una polizza con massimale dedicato per quel specifico lavoro ( tale copertura viene detta stand alone, sempre considerato il massimale minimo per di € 500.000,00 ed il massimale residuo. Esempio per un lavoro da € 600.000,00 dovrò avere una polizza con un massimale minimo di € 1.200.000,00)

Se poi fare una polizza RC per le Asseverazioni con un massimale cumulativo, o una polizza per Singola Opera, è una scelta dell’Asseveratore. La norma non dice nulla in tal senso.

Accanto alla polizza RC per l’Asseveratore consiglio vivamente di affiancare anche un’adeguata polizza di Tutela Legale a copertura delle eventuali spese legali per i Ricorsi contro eventuali Sanzioni Amministrative e/o per eventuali implicazioni penali per asseverazioni ritenute infedeli. 

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